III 2.7 Agrofarmaci, la nuova carta per un uso sostenibile

  • III. 2. 8 Agrofarmaci, la nuova carta per un uso sostenibile

Per l’attuazione della Direttiva 2009/128/CE gli Stati membri devono implementare Piani di Azione Nazionali (PAN) per definire gli obbiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull’ambiente e, contemporaneamente, per incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecnichealternativi al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di prodotti fitosanitari.

Il Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 è l’attuazione della Direttiva 2009/128/CE. In particolare, gli obbiettivi del PAN saranno di ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari sulla salute umana dei consumatori, degli operatori e di ogni soggetto che viene a contatto con l’agrofarmaco o con il prodotto, sulla biodiversità e sull’ambiente, e quindi di promuovere le pratiche di difesa integrata e biologica. Di fondamentale importanza sarà anche la tutela degli ecosistemi acquatici e delle acque potabili.

Le misure del PAN si caratterizzano, in generale, per obiettivi di lungo periodo, e la loro attuazione è estremamente articolata nel tempo e nelle modalità.

Le date più rilevanti imposte dal PAN sono:

  • 14 settembre 2012: nuove modalità di gestione del registro dei fitofarmaci.
  • 26 novembre 2012: approvazione del PAN (primi mesi di gennaio 2013).
  • 26 novembre 2013: organizzazione da parte delle Regioni del nuovo piano formativo e di rilascio delle abilitazioni.
  • 1° gennaio 2014: difesa integrata obbligatoria.
  • 26 novembre 2015: rilascio nuova autorizzazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino).
  • 26 novembre 2015: rilascio nuovi certificati per la vendita e certificati per la consulenza.
  • 26 novembre 2015: divieto di vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non rechino in etichetta la dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”.
  • 26 novembre 2016: controllo funzionale delle attrezzature professionali per l’applicazione dei fitofarmaci.

Le misure del PAN

* Misure per la tutela dell’ambiente acquatico e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari

Queste misure fanno capo agli articoli 14 e 15 del Dlgs 150/2012. Si distinguono misure obbligatorie e misure volontarie o di accompagnamento. L’entrata in vigore è,a seconda della norma,più o meno dilazionata nel tempo.

La data di riferimento è il 26/11/2012.
A 12 mesi MATTM e MIPAAF dovranno mettere a disposizione informazioni su tossicità,e cotossicità e destino ambientale di tuttii prodotti fitosanitari in commercio. Entro18 mesi gli stessi Ministeri dovranno stabilire delle linee guida per l’impiego degli stessi e, entro 3 anni, le regioni dovranno individuare prescrizioni specifiche degli agrofarmaci classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico. 

Entro 3 anni ci sarà una sostituzione o limitazione dei prodotti fitosanitari con fasi di rischio SPe1, SPe2, SPe3 e SPe4 oppure classificati comeToT+.

All’entrata in vigore del PAN, ci sarà l’obbligo di informare la popolazione su qualsiasi trattamento fitosanitario effettuato all’interno delle aree frequentate dalla popolazione e sarà vietata la distribuzione di insetticidi e acaricidi durante la fioritura e di tutti i prodotti con frasi di rischio SPe8.

Entro 2 anni, inoltre, dovrà essere attuato il protocollo di lotta biologica per insetti e acari

*  La formazione

Il 26 novembre 2013 è entrato in vigore il sistema di formazione obbligatoria e certificata. Le regioni sono le autorità competenti per l’attuazione del sistema di certificazione per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni. Ci sono tre diverse figure che avranno il compito di operare nell’ambito dei prodotti fitosanitari (P.F.):

  1. Gli utilizzatori professionali, soggetti che utilizzano i P.F. nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori ed i lavoratori autonomi del settore agricolo e non.
  2. I distributori, persone fisiche o giuridiche in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immettono sul mercato un P.F., compresi i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio.
  3. I consulenti, soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei P.F. e sui metodi di difesa alternativi.

Queste figure dovranno essere in possesso di un adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie dell’allegato I del Dlgs. 150/2012. Le materie saranno:

  • Legislazione
  • Pericoli e rischi associati (P.F. illegali, tossicità)
  • Strategie e tecniche difesa integrata
  • Valutazione comparativa e scelta dei P.F.
  • Uso, stoccaggio e smaltimento dei P.F.
  • Corretto uso dispositivi DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
  •  Distribuzione dei P.F.
  • Gestione e manutenzione attrezzature
  •  Rischi ambientali
  • Registro dei trattamenti.

 * La difesa integrata

La normativa in questo settore riprende il concetto di agricoltura sostenibile attraverso la promozione di tecniche colturali integrate e di approcci alternativi alla difesa chimica. Si riprendono di seguito i principi della difesa integrata negli 8 punti citati nell’allegato III del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012:

  1. uso di tecniche integrative (mezzi agronomici, genetici, igienici, impiego di organismi utili);
  2. monitoraggio, previsione e allertamenti;
  3. soglie di intervento territoriali;
  4. priorità ove possibile a mezzi biologici, fisici;
  5. prodotti fitosanitari selettivi e a minor rischio possibile;
  6. dosi ridotte, ridotto n. di trattamenti per limitare l’insorgenza di resistenze;
  7. diversificazione delle s.a. per limitare l’insorgenza di resistenze (diverso meccanismo d’azione);
  8. verifica del grado di successo delle strategie impiegate.

L’art.19 del decreto riprende l’art. 14 comma 4 della direttiva europea, che stabilisce che a partire dal 01/01/2014 sarà obbligatoria la difesa integrata. Nel PAN questa norma assume il titolo di “Strategie fitosanitarie sostenibili”, che include sia la difesa integrata sia la difesa biologica (Reg. CE n. 834/2007).E ed è un emendamento della direttiva macchine del 2006.

*La normativa sulle irroratrici 

La normativa europea sulle irroratrici comprende due diverse direttive:

la direttiva europea 127/2009 e  la direttiva europea 128/2009 

 

La direttiva europea 127/2009, recepita con il Dlgs. 124/2012, ha l’obbiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale delle irroratrici nuove di fabbrica, stabilisce i requisiti essenziali di protezione ambientale applicabili alla progettazione e costruzione delle macchine irroratrici ai fini dell’applicazione della marcatura CE ed è un emendamento della direttiva macchine del 2006.

I principali requisiti sono:

  • devono risultare agevoli l’attivazione e l’interruzione dell’irrorazione;
  • deve essere possibile riempire e svuotare con accuratezza e senza dispersioni la macchina irroratrice;
  • deve essere possibile regolare in modo facile, preciso e affidabile il volume di distribuzione;
  • deve essere possibile garantire la deposizione del fitofarmaco sul bersaglio minimizzando le perdite nell’ambiente;
  • deve essere possibile lavare interamente la macchina irroratrice senza contaminare l’ambiente;

Il manuale di uso e manutenzione deve contenere una serie di informazioni specifiche mirate ad evitare la contaminazione dell’ambiente da prodotti fitosanitari.

 

2. La direttiva europea 128/2009

La direttiva europea 128/2009 si occupa di migliorare la sostenibilità delle irroratrici in uso, e definisce una serie di misure per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità derivanti dall’impiego di agro farmaci e promuove gli approcci alternativi ai trattamenti chimici in presenza di patologie. Questa direttiva è stata recepita con il Dlgs. 150/2012.
Gli articoli che riguardano la distribuzione dei prodotti fitosanitari sono:

art. 8 obbligo del controllo della funzionalità delle irroratrici in uso;
art. 11 misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico;
art. 13 corretta gestione dei prodotti reflui del trattamento. 

Le tipologie di macchine che dovranno essere controllate sono:

  • irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d’aria con barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri;
  • cannoni;
  • irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
  • irroratrici abbinate alle seminatrici;
  •  irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
  • irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
  • dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio;
  • irroratrici scavallanti e a irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero;
  • irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all’interno delle serre quali fogger fissi e barre carrellate;
  • attrezzature funzionanti senza l’operatore (fogger mobili);
  • irroratrici portate dall’operatore quali fogger, lance, irroratrici spalleggiate a motore, irroratrici a ultra basso volume;
  • irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a 3 metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato, il 31 dicembre 2013, un apposito decreto che stabilisce nel dettaglio le attrezzature che devono essere sottoposte a controllo funzionale secondo intervalli diversi da quelli precedentemente indicati.

vai a inizio pagina


vai a  Indice generale