2. I fanghi di depurazione. Inquadramento normativo

I fanghi prodotti dai processi di depurazione sia da acque reflue urbane che da acque reflue domestiche sono rifiuti in base alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010). Il D.Lgs. n. 152/2006 nella parte terza relativa alla tutela e gestione delle acque alla lettera bb) dell’art. 74, definisce “fanghi” i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane producono fanghi ai quali viene attribuito il codice CER 190805. Va qui richiamato che il D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce altri codici ai fanghi prodotti da impianti di depurazione dal trattamento biologico delle acque reflue di origine industriale, in particolare i codici 190811 e 190812.

Nella tabella 1 viene presentato un elenco riassuntivo delle principali tipologie di fango con l’indicazione dei relativi codici CER; nel merito si ricorda che il D.Lgs. n. 152/2006 individua codici anche per tipologie di fango differenti provenienti da cicli produttivi diversi ovvero prodotti nei trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (CER 190205/06) come dai processi di potabilizzazione delle acque (CER 190902/03).

Va evidenziato che non devono essere confusi questi fanghi con quelli provenienti dalla pulizia delle fosse settiche cui è attribuito il CER 200304.

Le destinazioni prevalenti dei fanghi di depurazione sono lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali (D.Lgs. n. 36/2003) e il recupero mediante compostaggio e digestione anaerobica. Molto meno diffusi sono il recupero mediante utilizzo in agricoltura e il recupero energetico (APAT, 2008). Il D.Lgs. n. 36/2003 pone dei precisi limiti riguardo all’ammissibilità in discarica (DM 27/09/2011 in sostituzione del DM 3/08/2005) dei rifiuti non pericolosi, in particolare per i rifiuti con un elevato contenuto di sostanza organica, di cui i fanghi costituiscono una frazione di tutto rispetto, in particolare quelli civili o prodotti da industrie agroalimentari; si pone quindi la necessità di individuare valide alternative alla discarica per la gestione dei fanghi di depurazione.
 

 

tabella 1    – CER – fanghi da depurazione e da processi produttivi

CER

Origine

CER

Origine

020204

Agroalimentari

100120

Processi termici

020305

100121

020403

101213

020502

190604

Digestato tratt. rifiuti

020603

190606

020705

190805

Dep. acque reflue urbane

030311

Ind. carta

190811

Trattamento biol. acque ind.

040106

Ind. pelli e tessili

190812

040107

190813

Trattamento altre acque ind.

040219

190814

040220

190902

Potabilizz. acque

050109

Ind. petrolio

191105

Rigeneraz. olio

050110

191106

060502

Processi chimici inorganici

 

 

060503

 

 

070111

Processi chimici organici

 

 

070112

 

 

070211

 

 

070212

 

 

070312

 

 

070411

 

 

070512

 

 

070611

 

 

070612

 

 

070712

 

 

 


In Veneto  l’impiego in agricoltura dei fanghi da depurazione è stato regolamentato dal 1995 con l’approvazione della “Direttiva B” da ultimo modificata con DGR Veneto n. 2241/2005. Essa fornisce i criteri per l’utilizzo in agricoltura dei fanghi da depurazione. Il recupero mediante compostaggio e digestione anaerobica è stato, invece, regolamentato, sempre dal 1995, con l’approvazione della così detta “Direttiva C” da ultimo modificata con DGR Veneto n. 568/2005. Essa fornisce i criteri per l’autorizzazione e gestione di impianti di compostaggio e digestione anaerobica e fissa i limiti di qualità ambientale per le matrici in entrata agli impianti e per i prodotti in uscita (Tabella 2). E’ prevista la possibilità di utilizzare come materiali in entrata a questo tipo di impianti anche fanghi di depurazione biologica delle acque reflue in misura del 35% del mix di materiali compostati per i fanghi di acque reflue urbane e fino al 50% per i fanghi di acque reflue da industrie agroalimentari. I prodotti in uscita dagli impianti di compostaggio sono ammendanti compostati e pertanto devono avere i requisiti previsti dalla normativa sulla commercializzazione dei fertilizzanti (D.Lgs. n. 75/2010) e sono liberamente utilizzabili sul territorio nazionale e dell’Unione Europea.
 


Tabella 2  – Limiti per i fanghi di depurazione biologica utilizzati in agricoltura (DGRV n. 2241/2005)
e in ingresso agli impianti di produzione dell’Ammendante Compostato di Qualità (DGRV n. 568/2005


ELEMENTO

UNITÀ DI MISURA

VALORE LIMITE

Cadmio

mg/kg s.s.

≤ 20

Cromo

mg/kg s.s.

≤ 750

Mercurio

mg/kg s.s.

≤ 10

Nichel

mg/kg s.s.

≤ 300

Piombo

mg/kg s.s.

≤ 750

Rame

mg/kg s.s.

≤ 1000

Zinco

mg/kg s.s.

≤ 2500

Cromo VI

mg/kg s.s.

≤ 0,5